Lo Studio Legale Tributario Gambino comunica con soddisfazione l’ottenimento di una significativa sentenza di accoglimento presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania (Sent. n. 694/2026).
Il Caso e il Risultato
Il ricorso è stato presentato avverso un preavviso di fermo amministrativo basato su un avviso di accertamento relativo ad IRPEF 2011, per un valore complessivo di euro 69.654,16. Grazie all’intervento dello Studio, la Corte ha disposto l’annullamento totale sia del fermo amministrativo che dell’accertamento presupposto, liberando la contribuente da una pretesa tributaria ormai illegittima.
Il Principio di Diritto: La falsa irreperibilità
Il cuore della decisione risiede nel vizio di notifica dell’atto originario. L’Agenzia delle Entrate aveva proceduto alla notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e, D.P.R. 600/1973, procedura riservata esclusivamente ai casi di irreperibilità assoluta (deposito nella Casa comunale senza invio della raccomandata informativa).
Tuttavia, lo Studio ha dimostrato che:
- La contribuente era regolarmente residente all’indirizzo anagrafico nel Comune di Catania.
- Non sussistevano, dunque, i presupposti per la procedura semplificata di irreperibilità, poiché la destinataria era facilmente reperibile tramite i canali ordinari.
La Corte ha accolto integralmente la nostra tesi, ribadendo che la scelta di una procedura notificatoria semplificata, in presenza di una residenza nota, determina la nullità insanabile della notificazione e di tutti gli atti successivi.
“Questa sentenza sottolinea l’importanza di verificare minuziosamente ogni passaggio del procedimento di riscossione. Anche di fronte a cifre rilevanti, il rispetto delle garanzie procedurali rimane l’argine principale contro l’arbitrio dell’Amministrazione Finanziaria.



