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Lo Studio Tributario Gambino ha impugnato davanti al Tribunale del Lavoro di Catania una “Notifica rimborso e proposta di compensazione” ex art. 28-ter D.P.R. 602/73, rilevando come alcune cartelle esattoriali della Riscossione Sicilia s.p.a. (ex Serit Sicilia) per un valore di oltre 40.000 euro presentassero vizi per cui il debito doveva dichiararsi non dovuto.
In questa guida vediamo il caso e i principi applicati.
Il caso
Oltre a eccepire il difetto di notifica delle cartelle di pagamento, è stata rilevata l’intervenuta prescrizione. Il Giudice del Tribunale del Lavoro di Catania, con attenta disamina delle cartelle impugnate, ha provveduto all’annullamento delle stesse e del debito dalle stesse portato.
Il difetto di notifica
Il vizio di notifica degli atti presupposti impedisce alla pretesa di diventare definitiva. L’ente deve provare la regolare notifica, altrimenti le cartelle sono annullabili. Approfondisci nella guida alla cassazione delle cartelle per difetto di notifica.
La prescrizione
I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995. In assenza di atti interruttivi validi, il credito si estingue. Vedi la guida alla prescrizione dei contributi INPS.
La notifica di rimborso e proposta di compensazione
L’atto ex art. 28-ter D.P.R. 602/73 consente all’ente di proporre la compensazione tra crediti e debiti. Anche questo atto è impugnabile se le cartelle sottostanti presentano vizi. Vedi la guida alla impugnazione degli atti della riscossione.
Domande frequenti
Cosa fare se ricevo una proposta di compensazione ex art. 28-ter?
Farla esaminare: se le cartelle sottostanti presentano vizi o sono prescritte, l’atto è impugnabile.
Si possono annullare più cartelle con un ricorso?
Sì, come nel caso di annullamento di oltre 40.000 euro di contributi INPS.
Quali vizi si possono far valere?
Il difetto di notifica e la prescrizione del credito.