La Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha annullato due accertamenti da redditometro, per oltre € 150.000,00, a favore di un contribuente difeso dall’Avv. Alfio Mario Gambino. Il caso è esemplare di come si possano smontare le ricostruzioni sintetiche basate sul possesso di beni.

In questa guida vediamo come si è svolto il caso e quali motivi di ricorso sono stati accolti.

Il caso: due avvisi fondati sul possesso di un’auto

La vicenda prende avvio dal questionario inviato al contribuente, con cui l’Agenzia delle Entrate di Catania richiedeva la specifica dei redditi e dei beni posseduti per gli anni 2007 e 2008. Dalla produzione documentale emergeva che il contribuente non aveva alcun obbligo dichiarativo, perché percepiva solo redditi già tassati alla fonte.

L’Agenzia notificava poi due avvisi di accertamento — il 4 dicembre 2013 per il 2007 e il 22 aprile 2014 per il 2008 — determinando un maggior reddito stimato in oltre € 42.000,00 annui, solo perché il contribuente possedeva un’automobile di grossa cilindrata.

La decadenza dell’Amministrazione finanziaria

Il contribuente proponeva due ricorsi, riuniti dalla Commissione, eccependo la decadenza dell’Amministrazione. L’art. 43 del D.P.R. 600/73 prevede che gli avvisi siano notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; solo nei casi di omessa presentazione della dichiarazione il termine si estende al quinto anno.

Nel caso in esame l’ufficio aveva erroneamente applicato il secondo comma: il contribuente non aveva presentato la dichiarazione non per sottrarre redditi, ma perché non aveva alcun obbligo giuridico, essendo i redditi già soggetti a ritenuta alla fonte.

L’incoerenza della ricostruzione da redditometro

Con ulteriore motivo di ricorso, il difensore ha rilevato l’incoerenza della ricostruzione sintetica, affrontando il concetto di “spese indici di capacità contributiva” e dimostrando l’irragionevolezza del reddito presunto.

Il possesso di un bene di valore non implica automaticamente un reddito corrispondente: il redditometro richiede una verifica di coerenza che, in questo caso, è risultata carente. Sul tema degli accertamenti, vedi la guida all’accertamento fiscale e riconoscimento dei costi.

La decisione

La Commissione Tributaria di Catania, Sez. 13, con la sentenza n. 473 dell’11 gennaio 2016, ha accolto i ricorsi e annullato i due accertamenti, per un valore complessivo di oltre € 150.000,00.

Come difendersi da un accertamento da redditometro

La difesa si costruisce sulla decadenza dell’ufficio, sull’incoerenza della ricostruzione sintetica e sulla prova dei redditi effettivamente percepiti. Approfondisci nella guida all’archiviazione dell’accertamento e in quella su avvisi, inviti e accertamenti.

Domande frequenti

Il possesso di un’auto di grossa cilindrata basta per l’accertamento?

No. Il redditometro richiede una verifica di coerenza: la sola disponibilità di un bene non dimostra automaticamente un maggior reddito, come confermato nel caso deciso.

Cosa si può eccepire contro un accertamento da redditometro?

La decadenza dell’ufficio, l’incoerenza della ricostruzione sintetica e la prova dei redditi effettivamente percepiti.

Entro quale termine va notificato l’avviso?

Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione; solo in caso di omessa dichiarazione il termine si estende al quinto anno.

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