L’Agenzia delle Entrate sta notificando in modo crescente inviti al contraddittorio, schemi di atto e avvisi di accertamento, con un contraddittorio preventivo che prevede la notifica dello “schema dell’atto impositivo”, imponendo oggi massima attenzione ai tempi e alle risposte del contribuente.

La dinamica di notifica avviene sempre più in via telematica (PEC), con effetti immediati sui termini processuali, il che rende essenziale presidiare le caselle PEC e rispettare le regole tecniche del PTT per non perdere diritti e difese .

Contraddittorio preventivo e termini: dove si gioca la legittimità dell’atto

  • Con il contraddittorio preventivo, l’Ufficio notifica lo schema di atto: questo step è un momento difensivo decisivo per incidere su contenuti, imponibili e sanzioni, che va gestito con prontezza e tecnica redazionale .
    • Se l’accertamento segue ad accessi, ispezioni e verifiche con PVC, l’atto non può essere emesso prima dei 60 giorni per memorie, salvo urgenza adeguatamente motivata: in difetto, ne consegue l’illegittimità, anche se notificato oltre i 60 giorni, contando la data di emissione dell’atto, non quella della consegna (“Il mancato rispetto del termine per la presentazione di memorie comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento se manca un’adeguata motivazione sulla particolare urgenza […] L’avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni è illegittimo […] vale la data di emissione dell’atto e non della sua consegna”).
    • Per le attività “a tavolino”, la giurisprudenza maggioritaria esclude l’obbligo generalizzato del termine dei 60 giorni, con un orientamento contrapposto che valorizza un principio generale di contraddittorio: occorre quindi impostare la difesa anche su questo snodo, caso per caso.

Motivazione dell’atto e limiti alle integrazioni a posteriori

  • La motivazione deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche, delimitando la materia del contendere; non può essere mutata o integrata in giudizio dall’Ufficio, il che rende strategica la tempestiva censura delle carenze motivazionali.

Accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi: quando e come reagire

  • Le scritture contabili non hanno valore probatorio vincolante; anche se formalmente regolari, possono essere superate con presunzioni gravi, precise e concordanti: è quindi essenziale predisporre un dossier probatorio coerente e puntuale già in fase di contraddittorio
    • Il comportamento antieconomico può giustificare l’accertamento, specie se assolutamente contrario ai canoni dell’economia e non spiegato: vanno però contrastate valutazioni arbitrarie sull’opportunità dei costi e valorizzate specifiche circostanze concrete

Accertamenti bancari: oneri probatori e prova contraria mirata

  • L’onere di prova contraria è specifico per singola movimentazione; non bastano presunzioni semplici o affermazioni generiche, ma documenti idonei a dimostrare l’irrilevanza reddituale o l’identità del beneficiario dei prelievi, con alcune aperture giurisprudenziali alle presunzioni semplici in concreto motivate.

Strumenti deflattivi e tutela del contribuente

  • L’attivazione del Garante del contribuente e dell’autotutela può produrre risultati significativi, con percentuali non trascurabili di esiti favorevoli o parzialmente favorevoli, contribuendo a prevenire o ridurre il contenzioso quando ben argomentati .

Perché rivolgersi subito a uno studio specializzato.

  • Il quadro operativo attuale rende strategica la gestione tempestiva di inviti, schemi di atto e accertamenti: il contraddittorio preventivo consente di incidere sulla pretesa prima dell’emissione, mentre la violazione di termini o regole motivazionali può portare all’illegittimità dell’atto se adeguatamente eccepita e provata in giudizio
    • La centralità della notifica via PEC, l’obbligatorietà del PTT e la “nuova regola applicabile” dal 4 gennaio 2024 sulla domiciliazione digitale impongono presidio continuo e competenze tecniche per evitare decadenze e nullità processuali, oltre a un controllo accurato dei vizi sanabili e delle ipotesi di inesistenza della notifica.
    • Poiché gli accertamenti analitici, analitico-induttivi, induttivi e bancari si fondano su presunzioni e ricostruzioni che possono essere contrastate con prova contraria specifica e con spiegazioni economiche coerenti, l’assistenza di un team legale-tributario abituato a gestire presunzioni, oneri probatori e “antieconomicità” è decisiva per ribaltare la pretesa o ridurne l’impatto sanzionatorio e impositivo

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