Pregevole, come sempre, la tempestività e solerzia dei Magistrati Catanesi che, anche nel periodo feriale ( in pieno Agosto) concedono la sospensione dell’esecuzione di ulteriori 3 ordinanze ingiunzioni che l’INPS ha notificato in luglio.

Invero, alla ditta individuale sono stati notificate tre ordinanze ingiunzioni INPS, relative agli anni di imposta 2010-2011 e 2012, con le quali in concomitanza del periodo feriale si richiedeva il pagamento della cifra di € 71.000,00 emesse  in assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero della sanzione in misura ridotta  

L’importo specifico  della sanzione si dovrebbe basare:

  •  sulla  gravità della violazione, 
  • sull’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione sulle condizioni economiche del soggetto ma
  •  soprattutto, dato che deriva da “espressa volontà del trasgressore di non effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, che avrebbe consentito  l ’estinzione del procedimento sanzionatorio, ” sarà di importo superiore a quello determinato in misura ridotta di 16.666 euro.

Invero, questa graduazione o la sua concreta applicazione non risulta in alcun modo negli atti!

Pertanto lo studio legale Gambino ha depositato il ricorso il 12 Agosto 2022, e come si evince dal provvedimento, l’Ill.mo Giudice del Lavoro dott. ssa Rita Nicosia, ha provveduto all’esame degli atti e alla concessione della sospensione degli atti impugnati in data 13 Agosto 2022.

PROVVEDIMENTO TRIBUNALE LAVORO CATANIA DEL 13 AGOSTO 2022