Con sentenza del Tributale del Lavoro di Catania, n. 3208/2023 del 12.07.2023, a firma del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo, viene annullato un avviso di addebito di € 3.196,25 a mezzo del quale l’INPS richiedeva il pagamento di contributi IVS fissi ad una contribuente che aveva da tempo cancellato la sua società, e non svolgeva altra atività commerciale.

Il Chirissimo Giudice Adito, ha nuovamente delineato la disciplina che regola l’assicurazione presso la Gestione Commercianti, modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 , comma 203, che sostituisce la legge 3 giugno 1975 n. 160, art. 29, comma 1 :
“ L’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che Siano in possesso dei seguenti requisiti : a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che , a prescindere dal numero dei dipendenti , siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata ;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ;
d) siano in possesso ,ove previsto da leggi o regolamenti , di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli “.

Per poi, entrando nel merito, precisamente indicare:

Nessuna prova viene fornita dell’esercizio dell’attività nel 2020 e nel 2021 che rappresenta ,questo ultimo, l’anno preso in considerazione dall’avviso di addebito per l’ingiunzione dei contributi. Pertanto a fronte delle precise circostanze di cancellazione società e partita IVA documentate puntualmente, le contestazione della resistente sono generiche e si basano su documentazione risalente ad annualità precedenti il 2021 e non provano nulla circa la sussistenza del presupposto di legge per la richiesta di pagamento dei contributi per il 2021 .
La domanda di pagamento dei contributi del 2021 si trova pertanto sfornita di prova di sussistenza di presupposto contributivo, come richiesto dalla legge sopra esaminata.