Il Tribunale di Catania, in persona dell’Ill.mo GIUDICE DEL LAVORO – Dott.ssa Federica Amoroso– con sentenza del 6 Maggio 2024 ha annullato l’ordinanza ingiunzione INPS notificata direttamente e personalmente al curatore fallimentare, chiarendo in modo esaustivo e puntuale che:

“il curatore non può essere chiamato a rispondere in proprio per le omissioni contributive, anche se riferite a periodi successivi all’apertura del fallimento, non essendo peraltro dimostrato che il mancato pagamento sia effetto di un comportamento contra legem del curatore e non della mera incapienza dell’attivo”

La difesa del curatore fallimentare, che ricordiamo è un ausiliario del Giudice ( è uno dei quattro organi delle procedure del fallimento (Tribunale fallimentare, Giudice delegato, Curatore e Comitato dei creditori), è stata affidata all’Avv. Alfio Mario Gambino, che già in ricorso deduceva:

  • il difetto di legittimazione passiva con falsa applicazione dell’art. 2 del D.L. 463/1983 come sostituito dall’art. 6, comma 3, d.lgs. 8/2016 rilevando che la ricorrente non aveva mai rivestito la qualità di legale rappresentante della società, ma solo quella di curatore fallimentare;
  • che la stessa, aveva provveduto dopo la sentenza di fallimento del 18.06.2015 n.xxx-2015 a predisporre ed inviare ad INPS apposita comunicazione ex articolo 92 L.F.;
  • che, in seguito alla predetta comunicazione, lo stesso Istituto depositava agli atti del fallimento 4 domande di ammissione al passivo riportanti data 20.7.2016 e 17.01.2017 tra le quale non era presente la somma riportata nell’ ordinanza opposta;
  • di avere avanzato, dopo avere ricevuto la notifica dell’atto di accertamento prot. N. INPS.2100.xxxx in due diverse occasioni istanze di riesame in autotutela in data 10/10/17 e in data 24/11/2017 rimaste prive di riscontro;
  • che il provvedimento impugnato doveva comunque reputarsi illegittimo per irragionevolezza della norma per violazione dell’art. 3 in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma cost. in relazione all’art. 1 prot. addiz. Cedu;
  • che il provvedimento era stato emesso in violazione del principio di proporzionalità ex art. 49-52 della Carta Dei Diritti Fondamentali Dell’unione Europea;

L’INPS di contro giustificava la piena legittimità del proprio operato evidenziando che l’ordinanza ingiunzione era stata legittimamente emessa in quanto per i periodi successivi all’apertura del fallimento erano stati inoltrati i relativi DM per i lavoratori (06/15 al 09/15) trattandosi, dunque, di periodi per i quali il Curatore era responsabile dell’omesso versamento.

Ill.mo Giudice adito, ha invece rilevato che il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta della fondatezza dell’eccezione mossa in via principale dalla parte opponente, in ordine al difetto di legittimazione della ricorrente rispetto alle pretese fatte valere da INPS con l’ordinanza ingiunzione opposta;

rimarcando come:

“la ricorrente non ha mai ricoperto la carica di legale rappresentante della società, ma esclusivamente quella di curatore fallimentare”.