La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, relatrice l’Ill.mo Giudice dott. Antonella Resta ha accolto il ricorso presentato dalla studio legale Gambino, provvedendo ad annullare un’intimazione di pagamento e la sottostante cartella di € 177.877,69.

Chiara l’applicazione della normativa fiscale operata dalla Corte di Giustizia, che rileveva:

“come con riferimento agli atti interruttivi sopravvenuti, quanto all’intimazione di pagamento che si assume notificata in data 06.03.2015, non risulti prova della rituale notifica, avvenuta ai sensi dell’art.140 cpc, non essendo stato prodotto in atti il C.A.D., ovvero la raccomandata integrativa necessaria a pena di nullità ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio de qua. Conseguentemente, in difetto di prova della notifica della cartella esattoriale e di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, risulta fondata l’eccezione di prescrizione dei tributi richiesti, avente durata decennale per l’IVA e l’IRPEF, e durata triennale per il bollo Auto.