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Anche la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con la sentenza n. 7367/2024 del 17 ottobre 2024, in aderenza a quanto espresso dalla Cassazione (sez. trib. n. 13781 del 18 maggio 2023), ha accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi.
In questa guida vediamo il principio e la sua applicazione.
Il principio di autonomia degli interessi
A differenza delle sanzioni, che godono di una disciplina speciale in ambito tributario, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata dal Codice civile (art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.).
Agli interessi si applica il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla disciplina codicistica, a prescindere dalla tipologia degli stessi e dalla natura dell’obbligazione principale.
L’adesione della Corte di Giustizia Tributaria
La Corte di Catania ha recepito il principio della Cassazione n. 13781/2023, confermando che sanzioni e interessi si prescrivono in cinque anni. È un argomento difensivo che consente di contestare la parte accessoria della pretesa anche quando il capitale non è più discutibile.
Approfondisci nella guida alla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi e in quella alla prescrizione delle obbligazioni tributarie.
Come farla valere
Occorre ricostruire le date di notifica e verificare l’esistenza di atti interruttivi. Se il termine quinquennale è decorso, si può chiedere l’annullamento delle voci accessorie. Vedi la guida alla prescrizione dell’intimazione di pagamento.
Domande frequenti


In quanto tempo si prescrivono gli interessi tributari?
In cinque anni ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., a prescindere dalla natura dell’obbligazione principale.
E le sanzioni tributarie?
Anch’esse soggiacciono alla prescrizione quinquennale, come confermato dalla Cassazione n. 13781/2023.
Si può contestare la parte accessoria se il capitale è definitivo?
Sì. Interessi e sanzioni hanno prescrizione autonoma e possono essere contestati anche quando il capitale non è più discutibile.