Cassazione civile sez. trib., 11/08/2025, n.23052

Prescrizione quinquennale delle obbligazioni tributarie: interessi e sanzioni tributaria soggetti al termine di 5 anni ex art. 2948 n. 4 c.c.

Nelle notifiche di cartella per irreperibilità relativa è necessario applicare l’articolo 140 c.p.c. con effettiva ricezione della raccomandata informativa; allo stesso modo, in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione degli interessi – una volta che questi sono sorti come autonomi rispetto al capitale e iniziano a maturare – va risolta secondo il principio di autonomia degli interessi dal capitale.

Ne consegue che il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c., a prescindere:

  • dalla tipologia degli interessi;
  • dalla natura dell’obbligazione principale.

Pertanto, anche per gli interessi tributari si applica la prescrizione quinquennale, allo stesso modo che per le sanzioni tributarienonostante l’assenza di norme speciali in materia.

Per una corretta gestione del contenzioso e del recupero dei crediti fiscali, il professionista deve quindi considerare che interessi su tributi e sanzioni tributarie soggiacciono alla prescrizione breve di cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c., distinta e autonoma rispetto alla prescrizione che riguarda il capitale d’imposta