Con due sentenza “gemelle” del 27.03.2025, la Sezione XIII della Corte di Giustizia Tributaria di Catania ha annullate due avvisi di accertamento di un Comune Etneo, TARES anno 2013 per € 22.223,90 e TARI anno 2014 per € 37.762,69 di cui il pagamento veniva intimato con due distinte intimazioni di pagamento alla nostra cliente, nota società di costruzioni edili.

La Corte ha sposato pienamente la tesi difensiva avanzata dallo studio legale tributario Gambino, rilevando la fondatezza della stessa in quanto entrambi gli avvisi di accertamento presupposti all’intimazione non erano effettivamente regolarmente notificati.

Infatti, la Corte nei motivi della decisione così enuncia: “La Corte Suprema Corte – come correttamente evidenziato nelle memorie difensive – con l’ordinanza n.8825 del 18/03/2022 ha ribadito la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, eseguita per mezzo del servizio postale e ritenuta perfezionata a seguito di compiuta giacenza dell’atto, rilevando che per la notifica degli atti alle persone giuridiche ( qual è la ricorrente ), in assenza di persone abilitate alla ricezione dell’atto presso la sede dell’ente, non può effettuarsi il deposito dell’atto presso l’ufficio postale, dovendosi procedere alla notifica nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente medesimo.”

Si conviene, per la ragione sopra esposta, con le conclusioni del ricorrente sulla sussistenza della nullità
della notifica dell’avviso di accertamento, atteso che nessuna valida prova il resistente Comune – contumace- ha fornito circa le modalità e la regolarità della notifica in questione.