Siamo lieti di condividere un importante risultato ottenuto dal nostro Studio Legale a tutela dei diritti del contribuente.

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, con sentenza del 4 aprile 2025, ha accolto le ragioni del nostro assistito, annullando la cartella di pagamento da oltre 8.400 euro e condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese legali.

Cosa è accaduto?

  • Dopo aver ricevuto una cartella di pagamento per presunte sanzioni, il nostro cliente aveva tempestivamente presentato una memoria difensiva, spiegando che mancavano i presupposti di legge per l’applicazione della sanzione e che era del tutto estraneo ai fatti contestati.
  • Nonostante ciò, né il contribuente né il suo avvocato hanno ricevuto alcuna risposta, né tantomeno la notifica dell’atto di irrogazione delle sanzioni, che per legge deve essere comunicato prima di procedere alla cartella di pagamento.
  • Il nostro Studio ha evidenziato questa grave mancanza in ricorso, sottolineando la nullità e/​o annullabilità della cartella proprio per la mancata notifica dell’atto prodromico necessario.
  • In più, nonostante un’istanza in autotutela presentata in via amministrativa per segnalare l’errore, l’Amministrazione non ha dato alcun riscontro, costringendo il cittadino ad agire in giudizio.

Perché è importante questa sentenza?

La Corte ha dato ragione al contribuente, dichiarando cessata la materia del contendere e condannando l’Amministrazione a pagare tutte le spese processuali. Questo significa che se l’Amministrazione, pur avvisata di un errore tramite istanza in autotutela, non risponde e costringe il cittadino ad andare in giudizio, rischia di dover pagare anche le spese legali.

In sintesi:

  • Se ricevi una cartella di pagamento e segnali subito l’errore all’Amministrazione con una richiesta scritta (istanza in autotutela), ma non ottieni risposta, hai diritto a tutelarti in giudizio.
  • Se il giudice riconosce che l’Amministrazione aveva torto e che non avrebbe dovuto ignorare la tua istanza, quest’ultima potrà essere condannata a pagare le spese del processo.

Il nostro Studio resta a disposizione per assistere chiunque si trovi in una situazione simile, garantendo attenzione, professionalità e risultati concreti nella tutela dei tuoi diritti.


Estratti rilevanti dalla sentenza:

“Il ricorrente evidenziava e documentava che, ancora prima di depositare l’odierno ricorso in decisione, ha tentato in via amministrativa di ottenere l’annullamento dell’atto con apposita istanza in autotutela del 24.10.2024, senza avere alcun esito né risposta, e pertanto è stato ‘costretto’ a invocare l’odierno giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Catania; … Alla luce di quanto su esposto, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna le parti resistenti in solido alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente.”