Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Antonino A. M. Milazzo con sentenza del 5 Luglio 2021 ha chiarito i termini ed annullato l’avviso di addebito notificato all’azienda difesa dallo studio dell’Avv. Alfio Mario Gambino, in quanto illegittimo poichè fondato su note di rettifica errate in quanto non indicanti gli elementi necessari per la corretta definizione.

Infatti si legge:

“Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell’ambito di un procedimento che riguarda lo stesso I.N.P.S.) sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1 della legge 296/2006, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l’ente previdenziale debba darne avviso all’interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.

Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
Orbene, nel caso in oggetto l’azienda odierna ricorrente, dopo essere riuscita a quantificare quale fosse l’importo, presentando le rispettive denunce provvedeva alla regolarizzazione, pur in assenza di un inviato a regolarizzare che indicasse tempi e modi e somme, saldava quanto
effettivamente dovuto entro il termine dei 30 giorni dalla comunicazione di Durc irregolare e di contro in pari data riceveva comunicazione di DURC POSITIVO.

Pertanto, l’avviso di addebito non risulta dovuto in quanto l’azienda ha provveduto a regolarizzare in ogni caso entro 30 giorni la propria posizione (5 febbraio – 6 Marzo 2019), ed in ogni caso entro i 15 giorni da quando ha avuto contezza della natura ed entità dell’addebito.

Ebbene, parte ricorrente ha dimostrato che a fronte di una irregolarità contributiva quale causa ostativa alla fruibilità degli sgravi contributivi, essa ha provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva entro il termine di quindici giorni, così ottenendo infatti il rilascio del durc positivo.

Pertanto, risulta incontestato che l’emissione del durc negativo dipese dall’invio di note di rettifica affette da vizi ed errori di calcolo.
Consegue da ciò che la revoca dei benefici contributivi effettuata da Inps e sulla base della quale è stato emesso l’avviso di addebito oggi impugnato, è illegittima.”