CONFERMATA LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEI CONTRIBUTI INPS.

Sentenza n. 2947/2020 pubbl. il 18/09/2020

“Con specifico riferimento alla valenza da attribuirsi alla dichiarazione dei redditi ai fini dell’interruzione della prescrizione, può in astratto affermarsi, ai sensi del condiviso orientamento giurisprudenziale, che “…..semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all’esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell’esistenza del debito contributivo” (cfr. C. Cass. 27950/2018, cit.; cfr. altresì C. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620 e C. Cass. 12 maggio 2004, n. 9054, secondo cui “l’atto di riconoscimento di debito è un atto giuridico in senso stretto, e come tale non ha natura negoziale e non deve necessariamente esprimere una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà…..”).

Da quanto sopra esposto consegue che alla dichiarazione dei redditi può essere riconosciuta valenza interruttiva unicamente nel caso in cui da essa sia possibile evincere la consapevolezza, anche indiretta, dell’esistenza del debito in capo al dichiarante, cui segua un’omissione del relativo versamento; diversamente, tale efficacia deve essere esclusa quando la compilazione della documentazione indichi esclusivamente la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo e non anche la sua consapevolezza circa l’assoggettamento del reddito a specifici obblighi contributivi.

Nella specie, dalla dichiarazione dei redditi prodotta in atti non emerge detta consapevolezza di parte ricorrente circa l’assoggettamento del reddito ivi dichiarato a specifici obblighi contributivi in favore dell’INPS (cfr. doc. n. 3 della costituzione Inps del 30.6.2020 e n. 7 della costituzione Inps del 27.7.2020), sicché alla stessa non può attribuirsi alcuna concreta efficacia interruttiva della prescrizione.”

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AVV. ALFIO MARIO GAMBINO

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Vitt.Veneto n. 14 Catania