Annullata per una società la somma di 135.000,00 euro di contributi INPS. Un caso in cui si può dire: non è mai troppo tardi. Dopo un anno dalla notifica, una società si è presentata in ufficio con una comunicazione di iscrizione ipotecaria, prontamente impugnata davanti al Tribunale del Lavoro di Catania.

In questa guida vediamo il caso e il principio sulla mancata notifica degli atti interruttivi.

Il caso

Verificata e analizzata preliminarmente la situazione, e constatata la mancata notifica degli atti interruttivi della prescrizione, lo Studio ha ottenuto l’annullamento di un debito di 135.000,00 euro derivante da diverse cartelle di pagamento per contributi INPS, nonché la riduzione ipotecaria per la stessa somma (sentenza n. 1889/2018, pubbl. il 03/05/2018, RG n. 11492/2015, Tribunale di Catania, Sezione Lavoro).

La mancata notifica degli atti interruttivi

Se gli atti interruttivi della prescrizione non sono stati notificati, il credito contributivo si prescrive in cinque anni ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995. È il motivo centrale del ricorso. Approfondisci nella guida alla prescrizione dei contributi INPS.

Iscrizione ipotecaria e prescrizione

L’iscrizione ipotecaria non produce efficacia interruttiva permanente della prescrizione. Se le cartelle sottostanti sono prescritte, cade anche l’ipoteca. Vedi la guida all’iscrizione ipotecaria e in quella all’ipoteca esattoriale ridotta.

Domande frequenti

Si può impugnare un’iscrizione ipotecaria dopo un anno?

Sì, non è mai troppo tardi: nel caso trattato l’iscrizione è stata impugnata dopo un anno con esito positivo.

Cosa si può ottenere?

L’annullamento del debito e la riduzione dell’iscrizione ipotecaria, come nel caso di 135.000,00 euro.

Su quale motivo si fonda il ricorso?

Sulla mancata notifica degli atti interruttivi e sulla conseguente prescrizione del credito.

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