ANNULLATA PER UNA SOCIETA’ LA SOMMA DI 135.000,00 EURO DI CONTRIBUTI INPS  

Un caso in cui si può dire: non è mai troppo tardi.

Infatti dopo un anno dalla sua notifica, un Società si presenta in ufficio con una comunicazione di iscrizione ipotecaria, che viene prontamente impugnata innanzi al Tribunale del Lavoro di Catania. Invero, verificata ed analizzata preliminarmente la situazione e stante la mancata notifica degli atti interruttivi della prescrizione, lo studio ha ottenuto l’ottimo risultato dell’ annullamento di un debito di ben 135.000,00 euro derivante da diverse cartelle di pagamento per contributi INPS nonchè la riduzione ipotecaria per la somma sopra indicata.

Sentenza n. 1889/2018 pubbl. il 03/05/2018

RG n. 11492/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA 

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Caterina Musumeci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta  al  n. r.g. 11492/2015 promossa 

DA                                    S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. giusta procura in atti, dall’avv. Alfio Mario Gambino;

Ricorrente-opponente

CONTRO

I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, anche quale mandatario della SCCI – Società per la Cartolarizzazione dei crediti INPS S.p.a., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avvocato              ;

RISCOSSIONE Sicilia S.p.a., Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avvocato                   ;

I.N.A.I.L., (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall’avvocato

                           ;

– opposti –

Oggetto: opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria rep. n. 152           /2010-Reg. gen.                 Reg. Part.              iscritta in data 28.10.2010 e sottostanti cartelle di pagamento, come indicate in ricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Stante la concorde richiesta delle parti e l’intervenuta riduzione della iscrizione ipotecaria impugnata sul presupposto della non debenza delle somme portate dalle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio, con esclusione di quella recante il n. 293 2006                    , va dichiarata la cessazione della materia del contendere. 

Residua la materia del contendere con riguardo alla cartella sopra indicata ed alle spese di lite.

In ordine alla cartella n. 293 2006                                          , il concessionario ha provato la regolarità della notifica in data 4.10.2006 (cfr. referto in atti); rileva, altresì, l’avviso di intimazione n. 293 2011                       , notificato alla stessa parte in data 3.04.2011, presso il luogo di residenza (cfr. certificato di residenza del Comune di                       ); il collegamento tra detto avviso e la cartella impugnata emerge dalla “interrogazione documenti” versata in atti dallo stesso concessionario.

Deve ritenersi infondata l’eccezione di difetto di legittimazione del soggetto attestante la conformità all’originale del referto di notifica e dell’atto interruttivo prodotti; con riguardo alla superiore eccezione (generica), si rileva che l’attestazione è stata emessa dal procuratore di Serit Sicilia S.p.A. 

In ogni caso, sul punto va condiviso l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’ originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’ originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’ originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa.”- Sez. 3, sent. n. 9439 del 21.04.2010. 

Nella fattispecie in esame, in presenza dell’attestazione di conformità da parte del concessionario ed in difetto di allegazione da parte dell’opponente di alcuna circostanza idonea a far ritenere la copia prodotta non conforme all’originale, alla medesima copia non può che riconoscersi efficacia rappresentativa dell’originale.

Parimenti va rigettata l’eccezione parimenti generica relativa al soggetto consegnatario del plico postale relativo all’atto interruttivo; ed invero, “l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.”-Cass. Sez. 5, sent. n. 9111 del 6.06.2012.

Da tanto discende il rigetto dell’opposizione proposta avverso la predetta cartella.

In ordine alle spese, la statuizione va effettuata sulla base del principio di soccombenza virtuale. A tale fine rileva la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, anche successiva alla notifica delle cartelle impugnate (cfr. documentazione prodotta in atti dal concessionario); rileva, altresì, l’emissione del provvedimento di riduzione ipotecaria in data successiva al deposito del ricorso. Sulla base delle superiori considerazione le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in ragione della metà e vanno poste a carico di Riscossione Sicilia S.p.a., titolare della procedura di riscossione; va compensata la restante parte, avuto riguardo al comportamento processuale dello stesso ente, di riconoscimento della pretesa attorea, e del rigetto dell’opposizione proposta avverso la cartella n. 293 2006                           ; vanno integralmente compensate le spese di lite tra l’opponente da una parte e l’INPS e l’INAIL dall’altra, stante l’estraneità di detti enti alla procedura di riscossione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando in ordine all’opposizione proposta da                           S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso gli atti in epigrafe indicati; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa; rigetta l’opposizione proposta avverso la cartella n. 293 2006                        ; dichiara per il resto cessata la materia del contendere;

condanna Riscossione Sicilia S.p.a. al pagamento, in favore dell’opponente ed in ragione della metà, delle spese di lite, che liquida nell’intero nella complessiva somma di euro                           , oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, e distrae in favore dell’avv. Alfio Mario Gambino; compensa la restante parte; compensa interamente le spese di lite tra l’opponente da una parte e l’INPS e l’INAIL dall’altra. Catania, 3 maggio 2018 

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Caterina Musumeci