Con la Sentenza 3150/2020 del Tribunale Civile di Catania, sez. Esecuzione in persona dell’Ill. Dott. Roberto Cordio, è stata annullata un’intimazione di pagamento e pertanto non più dovete le somme richieste per una sanzione amministrativa ex l. 689/81 per violazione di NORME IN MATERIA AMBIENTALE D.L. SANZIONE MANCATO USO DEL FORMULARIO RIFIUTI

Si apprezza oltre all’applicazione puntale della legge anche la tempestività con la quale il Giudice ha emesso il provvedimento.
Di seguito alcuni passi della sentenza: “Ciò premesso, l’eccezione di prescrizione è fondata posto che – a seguito della notifica della cartella – il successivo atto interruttivo è costituito dalla notifica dell’intimazione opposta, avvenuta in data 1.10.2019 e quindi tardivamente, trattandosi di sanzioni amministrative soggette al termine di prescrizione quinquennale, ex art. 28 legge 689/81.” “La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l’effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell’ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr. Cass. sez. un. 17/11/2016 n.23397).”

Qui il testo in PDF della sentenza 3150/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente 

SENTENZA

Con motivazione contestuale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. r.g. 15689/2019   promossa 

Da ……….       nato a  Acireale il   ……………           (CF: …………….), elettivamente domiciliato in Catania, viale Vittorio Veneto n. 14, presso lo studio dell’ avv. Alfio Mario Gambino, da quale è rappresentato e difeso per procura allegata all’atto introduttivo. attore

CONTRO

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, via Porto Ulisse, n.° 51,  P.IVA. 04739330829;  elettivamente domiciliata in Catania, Via ………………  presso lo studio dell’avv……………… dalla quale è rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di risposta. convenuta

Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione  di pagamento  

All’udienza di discussione del 7.10.2020 le parti costituite hanno concluso come in verbale; esaurita la discussione orale la causa è stata posta in decisione. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

…………..     ha    proposto     opposizione    avverso    l’intimazione     di     pagamento     n.2932019………….., notificatagli  da  Riscossione  Sicilia  S.p.A. e  recante la richiesta  di pagamento della somma di €. 3.305,21 discendente dalla cartella di pagamento n. 293 2011 ……………………. (in tesi mai notificata).

Con la detta opposizione il ………….. assume, in sintesi:

la mancata notifica della cartella presupposta  dall’intimazione di pagamento e quindi la decadenza dalla pretesa creditoria;

la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa iscritta a ruolo (relativa al 2009), anche nel caso di avvenuta notifica della cartella, tenuto conto che l’intimazione opposta era stata notificata in data 1.10.2019.

Ha chiesto – pertanto –   dichiarare la nullità della cartella impugnata, con il favore delle spese di lite.

Instaurato il contraddittorio si è costituita la Riscossione Sicilia S.p.A. eccependo l’avvenuta rituale  notifica della cartella presupposta e quindi deducendo che, in assenza di impugnazione, tale  la cartella è divenuta definitiva, rendendo legittima l’attività di recupero e contestando l’assunto relativo alla prescrizione del credito.

In assenza di attività istruttoria, all’udienza del 7 ottobre 2020 esaurita la discussione, il decidente si ritirava per deliberare.

MOTIVAZIONE

L’assunto dell’opponente in ordine alla mancata notifica della cartella trova smentita nella documentazione prodotta dall’Agente della Riscossione, che comprova l’avvenuta notifica in data 11.11.2011 (con il rifiuto del destinatario). 

Ciò premesso, l’eccezione di prescrizione è fondata posto che – a seguito della notifica della cartella – il successivo atto interruttivo è costituito dalla notifica dell’intimazione opposta, avvenuta in data 1.10.2019 e quindi tardivamente, trattandosi di sanzioni amministrative soggette al termine di prescrizione quinquennale, ex art. 28 legge 689/81.

E’ appena il caso di ricordare che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza: 

“La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l’effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell’ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr.  Cass. sez. un.  17/11/2016 n.23397).

Ne  deriva  che  –  assorbita  ogni altra  questione  –  la domanda  va  accolta  dichiarando prescritto il  credito iscritto a  ruolo  nei confronti  del Longo, qui controverso, ed illegittima la relativa  intimazione opposta.

Le spese del giudizio  – liquidate come da dispositivo in relazione al valore della lite ed all’attività defensionale svolta, che non ha implicato attività istruttoria ed il deposito di memoria di replica – vanno poste a carico della convenuta, in quanto soccombente, con pagamento da effettuarsi a favore dello Stato in considerazione  dell’ammissione dell’attore al Patrocinio a spese dello Stato (con la relativa liquidazione dei compensi da effettuare con separato decreto ai sensi dell’art.82 del DPR 115/2002).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 15689/2019  R.G., così statuisce: dichiara prescritto il credito iscritto a ruolo ed illegittima l’intimazione di pagamento n. 293 2019…………………., discendente dalla cartella di pagamento n. 293 2011 0043520154 000; condanna  la Riscossione  Sicilia  S.p.A. alla  rifusione  –  in favore  dello Stato –   delle  spese  di lite, liquidate in euro …………. per compensi, oltre  alle spese forfettarie, IVA e CPA.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura della stessa ed allegazione al verbale.

Così deciso in Catania, il 7.10.2020

Il GIUDICE dott. Roberto Cordio