IL TRIBUNALE DI CATANIA ANNULLA 34.000,00 EURO DI CARTELLE DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

Tutte le cartelle di pagamento impugnate, relative a contravvenzioni al codice della strada sono state finalmente annullate dal Tribunale di Catania.La fattispecie ha inizio nel 2014, quando il contribuente, difeso dall’Avv. Alfio Mario Gambino, ha ricevuto un preavviso di fermo amministrativo con il quale veniva richieste in pagamento innumerevoli cartelle.Pertanto si provvedeva ad impugnare il suddetto provvedimento nonchè 23 delle cartelle allo stesso sottese, per un valore ci circa 34.000,00 euro, con 16 convenuti in giudizio.Dopo diversa attività, arriva la sentenza con la quale il Tribunale di Catania dichiara fondata l’opposizione spiegata ed annulla tutte le cartelle di pagamento impugnate, per intervenuta prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle cartelle medesime.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 17644 del Ruolo Generale affari contenziosi dell’anno 2014

Promossa da

M.                    N.            , C.F.:                                     , elettivamente domiciliato in Catania, Viale Vittorio Veneto

n. 14 presso lo studio dell’Avv. Alfio Mario Gambino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

ATTORE

Contro

PREFETTURA DI MESSINA(P.IVA: 80007950837)  

PREFETTURA DI CATANIA (P.IVA: )  PREFETTURA DI RAGUSA  (P.IVA 80003310887)  PREFETTURA DI SIRACUSA  (P.IVA: 80002930891) PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA (P.IVA: 80009220809)  PREFETTURA DI SALERNO (P.IVA 800025150659)

PREFETTURA DI ENNA (P.IVA: 80001080862) 

PREFETTURA DI CALTANISSETTA  (P. IVA: 80003290857) 

in persona dei rispettivi  Prefetti pro-tempore domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Catania in via Vecchia Ognina n. 149 che le rappresentata e difende giusta procura in atti 

CONVENUTI

COMUNE DI CATANIA in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catania, Via Umberto, 151 presso l’Avvocatura Comunale rappresentato e difeso dall’Avv. Walter Perez giusta procura in atti 

CONVENUTA

COMUNE DI MODICA (P. IVA:00175500883) in persona del Sindaco pro-tempore  domiciliato presso l’Avvocatura Comunale rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanna Miano, giusta procura in atti 

CONVENUTO

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA (P. IVA:00291090876) in persona del Sindaco pro-tempore

 CONVENUTO CONTUMACE

COMUNE DI COMISO (P. IVA:82000870889) in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Comiso, Via Gen. Cascino, 69 presso lo studio dell’Avv. Tiziana Zago che lo rappresenta e difende giusta procura in atti 

CONVENUTO

COMUNE DI ACI CASTELLO  in persona del Sindaco pro-tempore  elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Comunale rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanna Miano, giusta procura in atti 

CONVENUTO

 COMUNE DI ISPICA in persona del Sindaco pro-tempore  

CONVENUTO CONTUMACE

COMUNE DI MISTERBIANCO (P.IVA: 80006270872) in persona de Sindaco pro-tempore  ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale di Misterbianco rappresentato e difende  dall’avv. Adele Maria Ollà giusta procura in atti 

CONVENUTO

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (P.IVA: 00833920150) in persona le legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Catania, Via Conte Ruggero, 37 presso lo studio dell’Avv. Gabriella Lupo che la rappresenta e difende giusta procura in atti

CONVENUTA

Oggetto: opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Conclusioni delle parti: come in atti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con il presente procedimento, il ricorrente, premettendo di avere ricevuto, in data 19.09.2014, la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 293 2014 00000.       su un’autovettura di sua proprietà fondato sul mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali, rilevando che tra queste ve ne erano 23, specificatamente elencate, relative a violazioni del Codice della Strada, per le quali il credito, vantato in origine dagli enti impositori, si era estinto per prescrizione, ha proposto opposizione avverso il suddetto preavviso di fermo amministrativo nonché avverso le singole cartelle di pagamento individuate e i rispettivi ruoli ed ha chiesto a questo Tribunale, previa “sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato, nei limiti delle cartelle di pagamento opposte nonché dei ruoli ad essa sottesi” di “accertare e dichiarare l’avvenuta prescrizione degli obblighi di pagamento” e “per l’effetto dichiarare nulle ed illegittime le impugnate iscrizioni a ruolo e le rispettive cartelle di pagamento”. 

Si sono costituite  le Prefetture e i Comuni convenuti eccetto i Comuni di Castiglione di Sicilia e di Ispica e pertanto se ne dichiara la contumacia. I convenuti costituiti, eccetto il Comune di Catania, il quale ha chiesto di essere estromesso dal giudizio ritenendo che nessuna delle cartelle impugnate potesse essere a sé riconducibile, hanno contestato radicalmente l’opposizione proposta dall’attore, hanno sostenuto la regolarità della notifica dei singoli verbali di contravvenzione al codice della strada, di cui alle cartelle esattoriali impugnate, hanno chiesto rigettarsi la domanda attorea e dichiararsi responsabile dell’eventuale prescrizione del credito la società Riscossione Sicilia s.p.a., con vittoria di spese e compensi.

Si è costituita anche la società  Riscossione Sicilia s.p.a. la quale preliminarmente ha eccepito “l’inammissibilità e l’improcedibilità delle domande attoree per decorso del termine di 30 giorni ai sensi del decreto legislativo n. 150/2011” e nel merito, ha sostenuto la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento di cui al preavviso di fermo amministrativo ed ha, inoltre, argomentato che, “analogamente a quanto avviene per il credito riconosciuto in sentenza, il termine di prescrizione … *nel caso di specie+… non può che essere ordinatorio, ossia di anni dieci”. In via subordinata ha chiesto di “ritenere e dichiarare la assoluta mancanza di responsabilità in capo a Riscossione Sicilia s.p.a per l’eventuale ipotesi di accoglimento delle domande attoree imputabile agli enti impositori” condannandoli a “rimborsare a Riscossione Sicilia s.p.a la somma di cui la stessa potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio” con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Preliminarmente va rigettata la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dal Comune di Catania in quanto come specificato dall’attore in seno alla memoria ex art. 183 c.p.c. n.1 e dimostrato dagli atti di causa (precisamente del preavviso di fermo amministrativo) la cartella di pagamento di cui al progressivo n. “31” e n. 293 20060041510538, recante l’importo di€. 546,29 per Contravvenzione al Codice della Strada dell’anno 2003 compresi oneri di riscossione è relativa a sanzioni amministrative elevate dal Comune di Catania.

Occorre, ora, evidenziare che, nella specifica materia delle sanzioni amministrative per contravvenzioni stradali (che direttamente interessa la presente controversia), avverso il provvedimento di fermo o di iscrizione ipotecaria devono ritenersi esperibili le seguenti azioni : a) l’opposizione ex art. 22 L. 689/81 (oggi ex art. 6 e 7 D. Lgs. 150/2011) nei casi in cui il provvedimento impugnato è emesso senza essere preceduto dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada – ovviamente, senza neppure la precedente notificazione della cartella di pagamento -, onde consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge con riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente, premesso di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento o di altro atto dell’agente per la riscossione, contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta e svolga, quindi, doglianze, riguardanti il merito della pretesa sanzionatoria, che non ha potuto contestare in precedenza; b) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo e del conseguente provvedimento di fermo o di iscrizione ipotecaria per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (il pagamento o la prescrizione); c) l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., laddove ci si duole della ritualità formale del provvedimento di fermo o della cartella esattoriale o, ancora, si adducano vizi di forma del procedimento di riscossione mediante ruolo, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica degli atti. 

Alla luce della premessa che precede, ritiene questo Giudice che i motivi di opposizione relativi alla nullità o inesistenza delle notifiche dei verbali di contravvenzione e delle cartelle esattoriali, nonché l’omessa notifica dell’ingiunzione di pagamento ex art 50 DPR 602/73, in quanto afferenti alla regolarità della procedura di riscossione – nel cui ambito comunque si colloca il provvedimento di fermo di cui all’ art. 86 DPR 602/73 – siano riconducibili all’art. 617 cpc, e pertanto gli stessi devono essere dichiarati inammissibili, risultando ampiamente decorso il termine di 20 g dalla conoscenza del primo atto del procedimento di riscossione esattoriale, ovvero la notifica del fermo ( il 19.09.2014), e la notifica dell’atto di citazione in opposizione. Al contrario, si configura quale motivo di opposizione all’esecuzione, ex art. 615, comma 1, cpc, l’eccezione di estinzione del credito per prescrizione sollevata in relazione alle infrazioni al codice stradale di cui alle cartelle di pagamento. 

L’opposizione è fondata e merita accoglimento.

Trattandosi di contravvenzioni stradali, il termine di prescrizione del diritto dell’ente impositore a riscuotere il pagamento delle somme dovute è di cinque anni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 del codice della strada e 28 della L. 689/81, decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 

A differenza di quanto affermato da Riscossione Sicilia s.p.a. il diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada si prescrive nel termine quinquennale previsto dall’art. 28 della legge 689/81 come richiamato dall’art. 209 del “Nuovo codice della strada”, d.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche. L’art. 2946 c.c. nel prescrivere il termine decennale ordinario “fa salvi i casi in cui la legge dispone diversamente” e per le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada l’art. 209 del d.lgs. 30.4.1992 n. 285 richiama l’art. 28 della legge 689/81 “dispone diversamente” prescrivendo il termine di prescrizione quinquennale. Inoltre, la cartella di pagamento notificata e non opposta non può essere equiparata ad una sentenza di condanna passata in giudicato. L’art. 2953 c.c. è una “norma di stretta interpretazione” in quanto costituisce una norma eccezionale rispetto ai termini di prescrizione brevi disciplinati in ragione della natura del credito. Deve essere applicato, quindi, il termine prescrizionale proprio del credito al quale la cartella fa riferimento e cioè il termine quinquennale ex art. 209 del d.lgs. 30.4.1992 n. 285 che richiama l’art. 28 della legge 689/81, termine che, nel caso in esame, è decorso successivamente alla data di notifica delle cartelle di pagamento impugnate non avendo, Riscossione Sicilia, né allegato né provato l’esistenza dell’avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica dell’atto di intimazione. E ciò in riferimento a tutte le cartelle indicate nell’atto introduttivo del giudizio le quali risultano essere state notificate da Riscossione Sicilia a Maricchiolo Nicolò, tutte, entro l’anno 2008 e per le quali l’ente di riscossione non ha prodotto alcuna documentazione che dimostri che siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione quinquennale. Ne consegue che in relazione a tale credito risulta decorso il termine di prescrizione di cui all’art 28 l.689/81.

Pertanto, come sostenuto dalla difesa dell’attore, si è estinto, per intervenuta prescrizione quinquennale successiva alla notifica della cartella esattoriale, il credito vantato nei confronti di M               N              di cui alle cartelle impugnate nn. 293 2002 001197329; 293 2002 0012777452, 293 2002 0013414102, 293 2002 0047271455, 293 2002 0050088749, 293 2003 0019478081, 293 2003 00655173635, 293 2003 0099587877, 293 2003 0102923244, 293 2003 100203634, 293 2004 0023674687, 293 20040032213408, 293 20040050763668, 293 20040051738653, 293 2004 0051966406, 293 2004 0067587570, 293 2004 0067717669,

293 2005 0000631904, 293 2005 0001183836, 293 2005 0012871815, 293 2005 0013854375, 293 2005 0025636061, 293 2005 0026796945, 293 2005 0028430513, 293 2005 0046549640, 293 2005 0050102442, 293

2005 0078035400, 293 2006 0007655003, 293 2006 0015506122, 293 20060041510538, 293 2006 0138556745, 293 2006 0140433628, 293 2006 0141493727, 293 2007 0003099089, 293 2007 0066559663, 293

2007 0085522868, 293 2007 0086466014, 293 2007 0088305386, 293 2007 008040971, 293 2007 0098449464, 293 2007 0099192757, 293 2007 0101386244.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, pertanto, l’opposizione proposta da M              N            deve essere accolta in quanto è stata accertata la prescrizione del diritto alla riscossione per le somme richieste con le  cartelle di pagamento impugnate e per cui è causa. Devono, pertanto essere dichiarati illegittimi sia le iscrizioni a ruolo e le rispettive cartelle di pagamento sia l’impugnato provvedimento di fermo amministrativo, limitatamente alle cartelle esattoriali sopra elencate

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali appare opportuno procedere alla integrale compensazione delle spese tra Maricchiolo Nicolò e tutti i convenuti eccetto Riscossione Sicilia s.p.a. atteso che nel presente giudizio si fa valere l’estinzione del diritto di riscossione successivamente alla notifica della cartella di pagamento, mentre nel rapporto processuale con l’agente per la riscossione quest’ultimo risulta soccombente e pertanto va condannato al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi come in dispositivo.

 P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, sezione quinta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone: 

  1. accerta la prescrizione del diritto alla riscossione per le somme richieste con le  cartelle di pagamento indicate in parte motiva;
  2. dichiara illegittime le iscrizioni a ruolo e le rispettive cartelle di pagamento sopra richiamate; 
  3. dichiara compensate le spese di lite tra M                   N              e Prefettura di Reggio di Calabria, Prefettura di Messina, Prefettura di Catania, Prefettura di Ragusa, Prefettura di Siracusa, Prefettura di Caltanissetta, Prefettura di Enna, Prefettura di Salerno, Comune di Catania, comune di Modica, Comune di Castiglione di Sicilia, Comune di Comiso, Comune di Aci Castello, Comune di Ispica, Comune di Misterbianco;
  4. Condanna Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere a M            N          le spese di lite che si liquidano in €                      per compensi professionali, oltre accessori come per legge e con distrazione a favore dell’avv. Alfio Maria Gambino che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Catania il 05.12.2019

Il Giudice Onorario

Carmela Rosetta Rita Torrisi