Ricevere un’intimazione INPS non significa dover pagare subito. Arrivata l’intimazione di pagamento, il contribuente si è rivolto allo Studio Gambino per verificare se la cartella potesse essere impugnata. Dopo le verifiche, è stato accertato che, dopo la notifica della cartella, il contribuente non aveva ricevuto alcun successivo atto entro i cinque anni. Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza 5727/2019, ha accolto l’opposizione e dichiarato la non esigibilità della somma.

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In questa guida vediamo il caso e i principi enunciati.

Il caso

Il contribuente, dopo aver ricevuto l’intimazione di pagamento per contributi INPS, ha verificato con lo Studio che, successivamente alla notifica della cartella, non era arrivato alcun atto interruttivo entro i cinque anni successivi. Il Tribunale ha quindi dichiarato la non esigibilità della somma portata dall’intimazione e dalla relativa cartella.

L’ammissibilità dell’opposizione

Preliminarmente, il Tribunale ha precisato che l’ammissibilità dell’opposizione va esaminata d’ufficio dal giudice, anche nell’ipotesi di contumacia. È un principio importante per la tutela del contribuente.

Intimazione INPS e prescrizione dei contributi

I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995. In assenza di atti interruttivi, il credito si estingue. Approfondisci nella guida alla prescrizione dei contributi INPS.

Cosa fare

Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento, conviene verificare subito se il credito è prescritto. Vedi la guida all’impugnazione dell’intimazione di pagamento.

Domande frequenti

Si può impugnare l’intimazione di pagamento?

Sì, se il credito è prescritto o gli atti presupposti sono viziati, come nel caso deciso dal Tribunale di Catania.

L’ammissibilità dell’opposizione è esaminata d’ufficio?

Sì, anche in caso di contumacia della controparte.

Cosa si ottiene?

La dichiarazione di non esigibilità della somma portata dall’intimazione e dalla cartella.

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