Il Giudice onorario dott. ssa Maria Letizia Leonardi del Tribunale del Lavoro di Catania, ha provveduto all’annullamento di ben 11 cartelle di pagamento impugnate dal contribuente con l’ausilio dello studio legale Gambino, portanti un debito di circa 36 mila euro.

Inoltre atteso che le cartelle di pagamento anzidette erano poste alla base dell’iscrizione ipotecaria fatta all’utente, quale ulteriore risultato si avrà la significativa riduzione dell’iscrizione ipotecaria.

Occorre affidarsi a professionisti della materia tributaria e fiscale la fine di vedere tutelati i propri interessi e diritti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all’esito dell’udienza del 14 giugno 2021 svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell’art. 221 comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come da verbale redatto in pari data, ha emesso ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11221/2017 R.G. Lavoro, promossa
DA
———————————————-, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata al ricorso introduttivo, dall’avvocato Alfio Mario Gambino;

  • RICORRENTE – CONTRO
    I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avvocato Alberto Floridia unitamente agli avvocati ———————–;
  • RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., Agente della riscossione per la provincia di Catania in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato ———————–
    -RESISTENTI-
    Oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di ipoteca e cartelle esattoriali.
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    Con ricorso depositato il 06.11.2017 il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca n. 293 762016———————–, notificata in data 14.11.2016, e le seguenti sottese cartelle di pagamento:
    1) cartella di pagamento n. 293 2009———————–000; 2) cartella di pagamento n. 293 2009———————– 000; 3) cartella di pagamento n. 293 2009 ———————– 000; 4) cartella di pagamento n. 293 2009 ———————– 000; 5) cartella di pagamento n. 293 2009 ———————–000; 6) cartella di pagamento n. 293 2010———————– 000; 7) cartella di pagamento n. 293 2010 ———————– 000; 8) cartella di pagamento n. 293 2010 ———————– 000; 9) cartella di pagamento n. 293 2010———————– 000; 10) cartella di pagamento n. 293 2011 ———————– 000; 11) cartella di pagamento n. 293 2011 ———————–000;
    Ha eccepito: l’illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per intervenuta prescrizione, successiva alla notifica, dei crediti contributivi portati dalle cartelle esattoriali impugnate. Pertanto, previa sospensione, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità per intervenuta prescrizione del credito recato dalle cartelle di pagamento impugnate e l’annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca, per la parte relativa alle cartelle impugnate e di competenza di codesto giudice. Con vittoria di spese e compensi
    Si è costituita l’INPS ed ha eccepito: la tardività dell’opposizione ex art. 24 comma 5 d.lgs 46/99, la tardività dell’opposizione agli atti esecutivi per i vizi formali del titolo, la sua estraneità per l’attività di competenza dell’agente della riscossione e per l’eccezione di prescrizione successiva,
    manifestando l’interesse all’accertamento dei fatti che abbiano dato luogo alla perdita del credito per fatto e colpa dell’agente della riscossione. Pertanto ha chiesto: dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi l’opponente al pagamento delle somme portate dalle cartelle di pagamento.
    Si è costituita Riscossione Sicilia S.p.a. ed ha eccepito: preliminarmente la cessata materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n. 293 2009 ———————– 000, n. 293 2010 ———————– 000, n. 293 2010 ———————– 000, n. 293 2010 ———————– 000, n. 293 2010 ———————– 000, n. 293 2011 ———————– 000 e n. 293 2011 ———————– 000 rientrando le stesse nell’ambito di applicazione art. 4 D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018. Ha inoltre eccepito la tardività dell’opposizione ai sensi dell’art. 24, V comma, del D. lgs. 46/99; la regolare notifica delle cartelle impugnate e la sua estraneità per le eccezioni di merito relative alla formazione dei ruoli. Ha, quindi, chiesto dichiararsi, preliminarmente: la parziale cessata materia del contendere e l’inammissibilità della domanda. Nel merito ha chiesto il rigettarsi l’opposizione perchè infondata.
    Con memoria di costituzione di nuovo procuratore, depositata il 9.05.2021, si costituiva per l’Inps, quale nuovo procuratore, l’avvocato ———————–, unitamente agli avvocati L———————–, il quale insisteva in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese già formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, dal precedente procuratore. Indi chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie e l’accoglimento delle conclusioni come formulate nella propria memoria
    Con provvedimento del 29.03.2021, comunicato in pari data alle parti, questo Giudice ha disposto lo svolgimento dell’udienza del 14.06.2021 secondo le modalità previste dall’art. 221 comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ovverosia “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
    Le parti costituite, ad eccezione dell’Inps, hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dall’art. 221 comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 entro il termine assegnato, insistendo nelle conclusioni; di tale circostanza è stato dato atto nel verbale telematico di “udienza cartolare dell’art. 221 comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77” del 14.06.2021 indi, la causa è stata trattenuta per la decisione. __________
    Preliminarmente, occorre evidenziare che, Riscossione Sicilia spa con la memoria di costituzione ha rilevato l’annullamento delle cartelle di pagamento n. 293 2009———————– 000, n. 293 2010 ———————–000, n. 293 2010 ———————– 000, n. 293 2010 ———————– 000, n. 293 2010 ———————– 000, n. 293 2011———————– 000 e n. 293 2011 ———————– 000, in quanto rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 4 D.L. 119/2018 convertito con modifiche dalla legge 136/2018. Al riguardo giova, invero richiamare l’art. 4 D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018, secondo cui “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è’ già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
    Il legislatore ha quindi previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro
    (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il dì 1.01.2000 e il 31.12.2010. Dal tenore letterale della norma si evince che l’effetto estintivo opera con efficacia immediata e comporta fin da subito (dall’entrata in vigore del decreto) l’inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell’agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori.
    La Suprema Corte, nell’ordinanza n. 15471 del 07/06/2019, ha invero ribadito che “L’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente “ipso iure” in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.”
    —————————————————————————————————————————————————————————————————————.
    In quanto i singoli carichi iscritti a ruolo per singole rate ed annualità, non superano per contributi
    IVS e somme aggiuntive, la soglia dei “mille euro” e risultano affidati all’agente della riscossione prima del 31.12.2010, come è dato evincere dalla documentazione in atti prodotta (estratti di ruolo).
    Ne consegue che i debiti oggetto delle sopracitate cartelle di pagamento opposte nell’odierno giudizio, devono ritenersi ope legis annullate.
    Pertanto, con riferimento a tali cartelle e carichi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, limitatamente ai contributi previdenziali portati dalle stesse, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l’obbligo del giudice di pronunciarsi sull’oggetto della controversia.
    Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito… (cfr., ex multis, C. Cass.10553/09; C. Cass. 22650/08).
    Le spese di lite vanno compensate tra le parti, essendo l’automatico annullamento del debito conseguente ad espressa previsione legislativa.
    In merito alla cartella n. 293 2011 ———————– 000 si osserva che la stessa contrariamente a quanto affermato da Riscossione Sicilia Spa non rientra nell’ambito di applicazione dell’art.4. Ed invero sebbene i singoli carichi iscritti a ruolo per singole rate ed annualità, non superano per contributi IVS e somme aggiuntive, la soglia dei “mille euro”, risultano affidati all’agente della riscossione dopo il 31.12.2010 e precisamente il 10.01.2011, come è dato evincere dalla documentazione in atti prodotta (estratti di ruolo). Va, altresì precisato che detta cartella, come da estratto di ruolo depositato in atti da Riscossione Sicilia Spa, risulta totalmente sgravata e va pertanto dichiarata con riferimento alla stessa cessata la materia del contendere Infatti quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d’essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell’agente.
    Per ragioni di completezza si rappresenta, altresì che il credito portato dalla suddetta cartella, avuto riguardo alla data di notifica della stessa 13.05.2011 (come indicata nell’estratto di ruolo) e la data di notifica del primo atto interruttivo della prescrizione 14.11.2016 (comunicazione preventiva di ipoteca) è da ritenersi prescritto.
    Con riferimento alle cartelle di pagamento n. 293 2009———————– 000, n. 293 2009———————– 000, n. 293 2009 ———————– 000 e n. 293 2009 ———————–000 si osserva quanto segue:
    Parte ricorrente con il presente giudizio ha eccepito, come peraltro precisato anche nelle note autorizzate, la prescrizione, successiva alla notifica della cartella, dei crediti contributivi portati dalle cartelle oggetto di impugnazione. Lo stesso ha, quindi fatto valere fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo, quali la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento, proponendo così una opposizione all’esecuzione. Giova evidenziare che mediante l’opposizione all’esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all’art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
    Orbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e delle somme aggiuntive portati dalle cartelle di pagamento opposte.
    Le suddette cartelle, come è dato evincere dai referti di notifica prodotti dall’agente della riscossione, risultano regolarmente notificate nelle seguenti date: il 21.05.2009 le cartelle di pagamento n. 293 2009 ———————– e n. 293 2009———————– 000, il 09.07.2009 la cartella di pagamento n. 293 2009 ———————– 000 e il dì 11.11.2009 la cartella di pagamento n. 293 2009 ———————–000. Ciò posto rilevato che nessun atto interruttivo della prescrizione risulta in atti documentato dall’agente della riscossione e che l’unico atto interruttivo della prescrizione, documentato dal ricorrente, è la comunicazione preventiva di ipoteca del 26.10.2016, notificata il 14.11.2016 (per come dichiarato dal ricorrente e non contestato dai resistenti), i crediti portati dalle suddette cartelle, avuto riguardo alle date di loro notifica, erano già prescritti alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
    Ciò premesso, l’art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
    a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
    b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
  1. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
    1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
    Va ribadita, invero, l’applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
    La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l’incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
    In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n. 23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999,
    pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”.
    Alla stregua di quanto esposto, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nelle cartelle di pagamento impugnate.
    Quanto alle spese del giudizio, atteso l’esito della lite e l’annullamento parziale ex art. 4 comma 1 (D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018) delle cartelle di pagamento impugnate si ritiene sussistano giustificati motivi per porre le spese di lite a carico di Riscossione Sicilia spa nella misura di 1/2 poiché sulla stessa ricade la responsabilità della prescrizione del credito, e compensate per la restante parte.
    P.Q.M.
    definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da ———————– , avverso gli atti in epigrafe indicati; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa; dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n. 293 2009 ———————–, n. 293 2010———————– 000, n. 293 2010 ———————– 000, n. 293 2010 ———————– 000, n. 293 2010 ———————–000, n. 293 2011 ———————–8 000 e n. 293 2011———————–000 dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dalle cartelle di pagamento n. 293 2009———————– 000, n. 293 2009 ———————–000, n. 293 2009 ———————– 000 e n. 293 2009———————–000 e per l’effetto dichiara insussistente il diritto degli enti resistenti a procedere in forze delle suddette cartelle;
    condanna Riscossione Sicilia Spa, al pagamento, in favore dell’opponente, e in ragione di 1/2 delle spese del giudizio, che si liquidano nell’intero nella complessiva somma di € oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario Alfio Mario Gambino; compensa la restante parte.
    Compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e l’Inps
    Catania, 14 giugno 2021
    Il Giudice onorario
    dott. ssa Maria Letizia Leonardi