La Commissione Tributaria di Catania con la sentenza n.5393/2021 del 17 Maggio 2021 e depositata il 15 Giugno 2021, in accoglimento del ricorso proposto dallo Studio Tributario Gambino, annulla l’avviso di accertamento ICI del Comune di Gravina di Catania in quanto notificato dopo che il termine quinquennale di prescrizione era spirato.

Si rivela sempre opportuno far valutare da un professionista quanto notificato ai contribuenti.

SVOLGIMENTO DEL FATTO

Con ricorso proposto dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in data 17.06.2019, ———————–, ———————–, ———————–, ———————– e ———————–, nella qualità di eredi di ———————–, deceduta il ———————–, si opponevano, per i motivi ivi indicati, all’avviso di accertamento, meglio specificato in ricorso, notificato in data ———————–, per la somma di € 951,00 a titolo di ICI anno ———————–. Eccepivano in particolare la prescrizione e la decadenza.

Il Comune di Gravina si costituiva in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

La causa veniva decisa all’udienza del 17.05.2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.

Le somme richieste nell’avviso di accertamento impugnato si riferiscono ad Ici anno 2013.

Conseguentemente, al momento della notifica, avvenuta in data 9.01.2019, era trascorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per i tributi locali, non essendovi la prova di alcun precedente atto interruttivo.

I ricorrenti hanno inoltre fornito la prova che l’atto, poi notificato il 9.01.2019, venne preso in carico da parte della posta in data 2.01.2019, e dunque comunque quando il termine quinquennale era oramai scaduto.

Conseguentemente l’opposizione deve essere accolta e l’avviso di accertamento impugnato deve essere annullato.

Le spese vanno interamente compensate.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso, annulla l’atto impugnato.

Compensa le spese.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Commissione Tributaria Provinciale di Catania in data 17.05.2021.