Il nostro cliente veniva raggiunto da un sollecito di pagamento con il quale il Comune di xxx richiedeva una ragguardevole somma ( circa 2.500 euro) per il mancato versamento di quanto dovuto a titolo di TARSU ( tassa sui rifiuti,) asserendo di avergli notificato un avviso di accertamento.

Invero, il contribuente non aveva ricevuto alcuna notifica e pur effettuando la mediazione tributaria obbligatoria (ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92) ed evidenziando come “icto oculi” il suddetto avviso fosse stato notificato in modo errato, non ha potuto evitare il contenzioso giudiziario.

Contenzioso tributario svolto con il patrocinio dello studio dell’Avv. Alfio Mario Gambino , ed il cui esito è stato di pieno accoglimento con annullamento completo dell’atto di accertamento.

La Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA Sezione 07, riunita in udienza il 03/12/2021 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
TINTO GIUSEPPE, Giudice
FONZO IGNAZIO, Giudice
in data 03/12/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA

  • sul ricorso n. 8179/2016 depositato il 22/12/2016
    proposto da
    M………. C………..- XXXXXXXXXXXXXX
    Difeso da
    Alfio Mario Gambino – XXXXXXXXXXX
    ed elettivamente domiciliato presso alfiogambino@pec.ordineavvocaticatania.it
    contro
    Comune di xxxxxxxx – Casa Comunale xxxxxxxxxxxxxxxx CT
    elettivamente domiciliato presso comune.xxxxx.ct@pec.it
    Avente ad oggetto l’impugnazione di:
  • AVVISO DI ACCERTAMENTO n. XXXXXXXXXX TARSU/TIA 2007

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR N. 8179/2016 C……… M……….., rappresentato e difeso come in atti, impugnava l’avviso di
accertamento n. XXXX del 16.03.2012 di cui è venuto a conoscenza a seguito sollecito di pagamento n. XXXXX
del 22.06.2016 e relativo a Tarsu anno 2007 Comune di xxxx.
In ricorso eccepiva la decadenza dell’Ente impositivo dal diritto di richiedere il credito in considerazione della
omessa notifica dell’accertamento n. XXXX del 16.03.2012 erroneamente notificato, possibilmente, il 6.07.12
in via XXXXXXXXXXXX a Catania dove non risiedeva già dal 15.02.2012 (allega certificato di residenza storico).
Pertanto concludeva chiedendo volersi disporre l’annullamento del superiore atto.
Il Comune di Valverde non si costituiva in giudizio.
All’udienza del 3.12.2021 la Commissione poneva in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di intervenuta decadenza dell’Ente per omessa-irregolare notifica dell’atto di accertamento
richiamato nel sollecito di pagamento del 22.06.16 per tarsu anno 2007 appare fondata e va accolta.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2007), Art. 1 Comma 161 gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,
procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché
all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente,
anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi
di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati
. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
In mancanza di costituzione del Comune convenuto, non è dato conoscere se risulta notificato al ricorrente
l’avviso di accertamento n. xxxx del 16.032012 per l’anno 2007; in mancanza di ciò il sollecito di pagamento
notificato nel 2016 risulta tardivo e notificato quando era già intervenuta la decadenza dal potere esattivo,
con accoglimento dell’unico motivo di ricorso.
Il ricorso va pertanto accolto e l’atto impugnato annullato. Spese irripetibili in considerazione della mancata
costituzione dell’Ente.