L’iscrizione ipotecaria non è da sola e di per sé un atto che produce l’efficacia interruttiva permanente
sul decorso della prescrizione quinquennale.

Con la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania GOT Dott.ssa Laura Garofalo oltre a procedere alla riduzione dell’iscrizione ipotecaria e all’annullamento di ben 6 cartelle di pagamento per circa € 20.000,00 e precisamente:

1 ) cartella 293 2003 ____________ 000 dell’INPS per contributi IVS fissi / percentuale eccedenti sul minimale di competenza per gli anni 1999 , per un totale di € 2.044,26 ;
2 ) cartella 293 2004 ____________ 00 dell’ INPS sede di Catania per contributi IVS fissi percentuale sul minimale per gli anni 1993, 1994, 2000, 2001, 2002 per un totale di € 11.583,69 ;
3 ) cartella 293 2004 ____________ 000 dell’INPS per contributi IVS fissi / percentuale sul minimale per l’anno 2000 per un totale di € 788,77 ;
4 ) cartella 293 2004 ____________ 000 dell’INAIL Catania per rate premio e sanzioni civili in riferimento all’anno 2004 per un totale di € 572,58 ;
5) cartella 293 2004 ____________ 000 dell’INAIL Catania per rate premio sanzioni civili anno 2004 per un totale di € 555,09 ;
6 ) cartella 293 2005 ____________ 000 dell’INPS di Catania per contributi IVS fissi/percentuale sul minimale per gli anni 2002 e 2003 per un totale di € 3.663,49

ha bocciato la tesi sostenuta dalla Riscossione che prendendo le mosse dall’art. 2847 e dalla efficacia ventennale del vincolo sull’immobile voleva dimostrare che l’iscrizione ipotecaria è da sola produttiva di efficacia interruttiva permanente sul decorso della prescrizione quinquennale.

Sotto tale profilo, gli addetti ai lavori potranno apprezzeranno il chiarissimo excursus fatto dal Magistrato sull’effetto sospensivo istantaneo e permanente:

“Sotto tale profilo si può richiamare una recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 18305 del 03 settembre 2020. In tale fattispecie la Suprema Corte distingue due diversi effetti degli atti interruttivi della prescrizione : un effetto interruttivo istantaneo ed un effetto interruttivo permanente.
Il primo ( effetto istantaneo) si ottiene anche attraverso una domanda stragiudiziale, quale può essere quella per mezzo di raccomandata a.r., consegnata direttamente al debitore.
Il secondo effetto ( permanente ) si verifica solo con la proposizione di domanda giudiziale. Solo con la domanda giudiziale e la sua proposizione si ha anche un effetto sospensivo permanente del decorso di prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza, decorrendo da tale momento un nuovo termine prescrizionale.

La Suprema Corte analizza la prescrizione ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 escludendo l’effetto interruttivo permanente.

“ Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma , e 2943, comma primo, l’effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione è da ricollegare alla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.”. L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 non è atto con cui ha inizio il giudizio esecutivo “.
Gli effetti della sospensione istantanea della prescrizione si producono solo se l’iscrizione ipotecaria viene comunicata personalmente al debitore con gli effetti della costituzione in mora , art. 1219 c.c. “ In coerenza con tali premesse deve escludersi efficacia interruttiva permanente alla iscrizione ipotecaria ex art. 77 del DPR n. 692 del 1973 ; alla medesima iscrizione può riconoscersi, piuttosto , l’idoneità a produrre effetti interruttivi istantanei qualora presenti i connotati dell’atto di costituzione in mora, a norma dell’art. 2943, coma 4 , c.c., e cioè se integri una manifestazione scritta di esercizio e di
tutela del diritto da parte del creditore , comunicata personalmente al debitore, secondo una valutazione che è oggetto di accertamento rimesso al giudice di merito “.
Punto centrale di tale ordinanza è che non interrompe il decorso della prescrizione neppure in modo istantaneo se non è comunicata personalmente al debitore.
Applicati tali principi alla fattispecie in esame , ove la iscrizione ipotecaria non è stata in nessun modo comunicata al debitore , né Riscossione ha fornito prova di alcuna comunicazione , non si producono gli effetti interruttivi permanenti sul decorso della prescrizione del diritto ad agire in esecuzione forzata, per recuperare il credito affidato al Concessionario.

DI SEGUITO IL LINK PER LA SENTENZA TRIBUNALE LAVORO DI CATANIA

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