L’appello dell’INPS è infondato! l contributi sono prescritti!

Anche la Corte d’Appello di Catania con la sentenza appena depositata, conferma quanto sostenuto dallo studio Legale Tributario Gambino a difesa del proprio assistito.

Il contribuente sempre difeso dall’avv. Alfio Gambino aveva impugnato l’avviso di addebito del 2018 in cui l’Ente aveva richiesto il pagamento di contributi e accessori da versare alla gestione separata in relazione all’attività libero-professionale espletata nell’anno di imposta 2011, ed era risultato vittorioso in primo grado.

L’INPS ha notificato atto di appello insistendo nelle proprie difese, che puntualmente la Corte d’Appello di Catania ha ribaltato, confermando quanto sostenuto nel ricorso iniziale.

I principi cardine:

  • la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo
    versamento, in quanto il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentato dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito.
  • Non rilevano pertanto, a tali fini, né la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (che, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo), né l’atto, eventualmente successivo – avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’INPS -, con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito (in termini, Cass. nn. 13463/2017, 19640/2018, 27950/2018 e numerose successive conformi).
  • deve escludersi che la mancata compilazione del quadro RR equivalga a un doloso e preordinato occultamento dell’attività lavorativa e del reddito percepito; né, per come detto, essa configura un impedimento assoluto, non scongiurabile con i ormali controlli che l’Istituto può sempre attivare e sollecitare

SCARICA LA SENTENZA 363-2022 CORTE D’APPELLO DI CATANIA – SEZ. LAVORO

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