Rottamazione-quater

Si riporta la prima faq dell’Agenzia delle Entrate Riscossione del 20.01.2023:

  1. QUAL È L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
    La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata
    (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della
    riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
    Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate
    a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
    Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo,
    sanzioni, interessi di mora e aggio.
    Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice
    della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per
    violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
    previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da
    corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art.
    27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui
    all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo
    di aggio
  1. QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
    La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della
    riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
    • contenuti in cartelle non ancora notificate;
    • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
    • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo,
    insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
    I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:
    o adottare uno specifico provvedimento;
    o trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
    o pubblicarlo sul proprio sito internet.
  2. QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE
    AGEVOLATA?
    Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
    • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno
    2022;
    • i carichi relativi a:
    ▪ somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
    ▪ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
    ▪ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
    penali di condanna;
    ▪ “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto
    riscossa all’importazione.
    • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo
    avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
    • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto,
    entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere
    gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
  1. PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEVO FARE UNA
    RICHIESTA?
    Si, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla
    Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita
    dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia
    delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio sito internet
  1. COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?
    È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazionequater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul
    proprio sito internet.
    Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
    • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le
    cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione
    agevolata;
    • in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la
    documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per
    ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
  1. COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE
    ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
    La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno
    2023, una “Comunicazione” di:
    • accoglimento della domanda, contenente:
    ▪ l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata
    (“Rottamazione-quater”);
    ▪ la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di
    presentazione della domanda di adesione;
    ▪ i moduli di pagamento precompilati;
    ▪ le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto
    corrente;
    • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la
    richiesta di Definizione agevolata
  1. DEVO PAGARE IN UNICA SOLUZIONE OPPURE POSSO RATEIZZARE?
    È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:
    • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
    • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con
    scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4
    anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di
    ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle
    somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece
    saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli
    interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023unitamente ai moduli di pagamento.
  1. COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE
    AGEVOLATA?
    Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
    • Sito istituzionale;
    • App EquiClick;
    • Domiciliazione sul conto corrente;
    • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
    ▪ sportelli bancari;
    ▪ uffici postali;
    ▪ home banking;
    ▪ ricevitorie e tabaccai;
    ▪ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
    ▪ Postamat;
    • Sportelli di Agenz
  1. COSA SUCCEDE SE NON PAGO UNA RATA O PAGO IN RITARDO?
    In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni,
    dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione
    agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati
    a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
    10.SE PRESENTO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA,
    COSA SUCCEDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI
    DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI
    NELLA DOMANDA?
    In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione,
    limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione
    agevolata (“Rottamazione-quater”): • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

11.HO UN CONTENZIOSO CON AGENZIE DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER
ALCUNE CARTELLE CHE VORREI ORA INSERIRE NELLA DOMANDA DI
ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. POSSO FARLO?
Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione
agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi
relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

12.HO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER DEBITI PER I QUALI
AVEVO UNA RATEIZZAZIONE IN CORSO. COSA SUCCEDE?
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata
(“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio
2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti
da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata
accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il
pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

13.NELLA MIA SITUAZIONE DEBITORIA CI SONO CARTELLE DI PAGAMENTO
CHE POTREBBERO ESSERE INTERESSATE DALLO “STRALCIO” DEI DEBITI
DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO IL CUI ANNULLAMENTO, COME
PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022, SI CONCRETIZZERÀ SOLO IL 31
MARZO 2023. POSSO COMUNQUE INDICARE QUESTI CARICHI NELLA
DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? NON RISCHIO DI
PAGARE SOMME SUPERIORI A QUELLE EFFETTIVAMENTE DOVUTE?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione quater”) anche per questi carichi e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute.
Gli importi da saldare infatti, a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione”
che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto
dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31
marzo 2023

14.HO ANCORA IN ESSERE UN PIANO DI PAGAMENTO DELLA “ROTTAMAZIONETER”, DOVE PERALTRO SONO PRESENTI ANCHE CARICHI CHE
POTREBBERO RIENTRARE NELLO “STRALCIO” DEI DEBITI FINO A MILLE
EURO PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022. POSSO EVITARE IL
PAGAMENTO DELLA PROSSIMA RATA IN SCADENZA IL 28 FEBBRAIO 2023 E
PRESENTARE LA RICHIESTA DI “ROTTAMAZIONE-QUATER”?
Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater”
anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”.
In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno
2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio”
dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
15.COME POSSO VERIFICARE LA MIA SITUAZIONE DEBITORIA, SENZA
RECARMI ALLO SPORTELLO, PER POTER POI PRESENTARE LA DOMANDA
DI DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE-QUATER”)?
Puoi consultare la situazione complessiva delle tue cartelle/avvisi nell’area riservata del sito
internet. Accedi al servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”.
Puoi, inoltre, avere informazioni e richiedere la situazione debitoria dall’area pubblica del sito,
utilizzando il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”.