Sussiste la legittimazione passiva dell’Ente Impositore.

Puntuale arriva, da parte del Giudice di Pace di Catania avv. Nizza Sebastiano, il provvedimento con il quale annulla due cartelle di cospicui importo, relative a sanzioni della Prefettura e della Città Metropolitana di Catania.

Nel caso in specie all’arrivo dell’intimazione di pagamento inviata dall’Agenzia delle Entrate riscossione, il cliente si è rivolto al nostro studio , che lo ha assistito in regime di patrocinio a spese dello Stato ( avendone lo stesso i requisiti reddituali richiesti).

Il contribuente affermava che, dopo la notifica delle cartelle di pagamento n. 293 2013 xxxxxxxxxx 000 per € 2.262,98 presuntivamente notificata come riportato in data 25.07.2013, derivante da: *Sanzioni Codice della strada L. 689/81 anno 2008, il cui Ente creditore è la Città Metropolitana di Catania e n. 293 2015 xxxxxxxxxxx per € 7.086,40 presuntivamente notificata come riportato in data 04.03.2016, derivante da: *Sanzioni Codice della strada L. 689/81 anno 2013, il cui Ente creditore è la Prefettura di Catania, nessun ulteriori atto interruttivo della prescrizione gli fosse mai arrivato.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la sola Città Metropolitana di Catania, mentre rimanevano contumaci gli altri convenuti.

Il Giudice dopo aver istruito la causa, ha statuito che:

  • sussiste la concorrente legittimazione passiva dell’esattore, quale soggetto dal quale proviene l’atto opposto, anche in vista dell’eventuale adozione da parte del Giudice di un eventuale provvedimento di sospensione dell’esecuzione, e dell’Ente impositore, quale titolare della pretesa sanzionatore, al quale va riconosciuto l’interesse a resistere in giudizio anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento potrebbe comportare nei confronti dello stesso“;
  • risulta prescritto l‘obbligo di pagamento derivante dalle due cartelle sopra indicate.