Con le tre sentenze emesse in data 08.06.2023 dall’Ill.mo Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, del Tribunale di Catania trova ancora maggior forza la difesa spiegata per i nostri clienti nei confronti dell’INPS e dei provvedimenti denominati “ordinanza ingiunzione”.

Con tali atti si richiedevano somme fino a 50.000 mila euro ad annualità a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Chiarissimo e perfettamente coerente con la normativa che regola la fattispecie, quanto riportato nei tre provvedimenti emessi, i cui punti nodali piace focalizzare nei seguenti:

  • “e l’attività sanzionatoria e quella di recupero dei crediti previdenziali, anche se affidate allo stesso ente, rimangono logicamente e funzionalmente distinte. E quand’anche lo strumento di riscossione sia unico, gli atti attraverso i quali tali attività trovano attuazione assolvono ad una propria autonoma funzione, costituendo l’uno espressione del potere sanzionatorio e l’altro espressione del potere del creditore di richiedere l’adempimento dell’obbligazione”.

  • “..con riferimento alle violazioni amministrative che vengono in rilievo in questa sede, parte opponente ha contestato, a norma dell’art. 14 della l. n.689/1981, il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Istituto resistente La doglianza è fondata-

  • “L’applicabilità dell’art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla Circolare INPS numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall’articolo 14 della legge n. 689/1981; decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l’articolo 28 della legge n. 689/1981)”.

  • “…nel caso di specie, tale dies a quo può essere individuato alla successiva data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.2.2016), venendo in rilievo violazioni non implicanti lo svolgimento da parte dell’Amministrazione di particolari aggravi istruttori, in disparte che l’INPS non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l’infrazione ovvero l’esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell’addebito,.”