Il Tribunale del Lavoro di Catania, nella persona del dott. Marco A. Pennisi, con sentenza depositata il 12 Luglio 2023, conferma l’orientamento seguito dalla Sezione nonchè da innumerevoli Tribunali italiani in merito all’applicazione dell’art. 14 della Legge 689/1981 alle ordinanze Ingiunzioni INPS quali sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Infatti, disattendendo l’eccezione di tardività del ricorso rispetto al termine di cui all’art. 6 d.lgs n. 150/2011, a cui rimanda l’art. 22 l. 689/1981, si concentra sul motivo di opposizione dell’intervenuta decadenza ex art. 14 l. n. 689/1981; richiamando, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il condivisibile orientamento già espresso dall’On. Tribunale del Lavoro di Catania del 2.3.2023 nel proc. n. 12152/2022 RG – est. dott. M. Fiorentino: ”

“[…] gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell’art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal
datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”…

L’applicabilità dell’art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare INPS numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis – omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall‘articolo 14 della legge n. 689/1981; – decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l’articolo 28 della legge n. 689/1981)”.

Conclude così:

Nel caso di specie, a fronte di contributi che scadevano al più ad aprile 2016, deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata il 23.11.2017 (cfr. documentazione prodotta dall’INPS), con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni, trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall’istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, non potendo rilevare ai fini della complessità degli accertamenti da eseguire nel singolo caso, considerazioni che attengono alla necessità di valutare un rilevante numero di posizioni a livello nazionale e regionale ed alla dotazione di risorse umane e strumentali dell’ente.

In accoglimento del ricorso in opposizione, annulla il provvedimento opposto