Il pignoramento esattoriale è una procedura di riscossione coattiva di crediti pubblici, attuata con l’espropriazione e la vendita o assegnazione di immobili, mobili o crediti del debitore.

La procedura si articola in tre fasi:

  • Pignoramento: l’agente della riscossione notifica al debitore un atto di pignoramento, che indica i beni che saranno oggetto di espropriazione.
  • Espropriazione: l’agente della riscossione procede alla vendita all’asta dei beni pignorati.
  • Assegnazione del ricavato: il ricavato della vendita viene utilizzato per soddisfare il credito del creditore, dedotte le spese di esecuzione.

I beni che possono essere oggetto di pignoramento esattoriale sono:

  • Immobili: case, appartamenti, terreni, ecc.
  • Beni mobili registrati: autoveicoli, motociclette, barche, ecc.
  • Beni mobili non registrati: mobili, elettrodomestici, gioielli, ecc.
  • Crediti: stipendi, pensioni, crediti commerciali, ecc.

Il debitore ha diritto di opporsi al pignoramento esattoriale entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. Le opposizioni possono essere di due tipi:

  • Opposizione all’esecuzione: il debitore contesta la validità del titolo esecutivo, ovvero la cartella di pagamento, o la regolarità della procedura di notifica.
  • Opposizione agli atti esecutivi: il debitore contesta la legittimità di uno o più atti esecutivi, ad esempio il pignoramento di un bene impignorabile.

Se il debitore non si oppone al pignoramento, l’agente della riscossione procede alla vendita all’asta dei beni pignorati. Il ricavato della vendita viene utilizzato per soddisfare il credito del creditore, dedotte le spese di esecuzione.

In caso di vendita all’asta di un immobile, il debitore ha diritto di prelazione, ovvero di acquistare il bene prima degli altri creditori.

Il debitore può anche chiedere la sospensione della procedura di pignoramento, ad esempio se è in corso un’istanza di rateizzazione del debito o se ha presentato un ricorso al giudice.

La procedura di pignoramento esattoriale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.

Rimedi contro il pignoramento esattoriale

Il debitore ha a disposizione diversi rimedi contro il pignoramento esattoriale. I principali rimedi sono:

  • Opposizione all’esecuzione: il debitore contesta la validità del titolo esecutivo, ovvero la cartella di pagamento, o la regolarità della procedura di notifica.
  • Opposizione agli atti esecutivi: il debitore contesta la legittimità di uno o più atti esecutivi, ad esempio il pignoramento di un bene impignorabile.
  • Riscossione diretta: il debitore può chiedere al creditore di procedere alla riscossione del debito direttamente, senza ricorrere all’esecuzione forzata.
  • Rateizzazione del debito: il debitore può chiedere al creditore di rateizzare il debito, in modo da poterlo pagare a rate.
  • Concordato preventivo: il debitore può chiedere al tribunale di essere ammesso al concordato preventivo, una procedura che consente al debitore di ristrutturare il proprio debito e di evitare il fallimento.

Il debitore può rivolgersi ad un avvocato per ottenere assistenza in merito ai rimedi contro il pignoramento esattoriale.