Lo Studio Legale Gambino ha ottenuto l’annullamento di contributi INPS per un importo di 31.400 euro per un suo cliente, un imprenditore catanese.

Il caso riguardava un contribuente che aveva ricevuto una intimazione di pagamento di contributi INPS a suo carico, per un importo complessivo di 31.400 euro. Il contribuente aveva contestato l’atto, sostenendo che i contributi erano prescritti chiedendone l’integrale annullamento.

Lo Studio Legale Gambino ha presentato ricorso contro l’atto impositivo, ed ha ottenuto l’annullamento dei contributi dal Tribunale di Catania, in persona del dott. Emanuele Tringali, con sentenza depositata l’ultimo giorno dell’anno (31.12.2023).

L’annullamento dei contributi INPS rappresenta un risultato importante per il contribuente, che ha potuto risparmiare una somma di denaro significativa.

La peculiarità del caso è rappresentata dalla circostanza che, per lo stesso debito esattoriale ed avverso ” l’estratto di ruolo”, era già stato presentato ricorso; ma attesa la novella legislativa che ha aggiunto il comma 4-bis all’art.12, d.P.R. n. 602/1973 che dispone, al primo periodo, la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, il giudizio si era concluso con sentenza di inammissibilità.

Pertanto, poichè il debito era portato da una intimazione di pagamento, si è proceduto a proporre nuovo contenzioso al quale il giudice ha così sentenziato:

Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente esaminata la questione relativa ad una asserita “precedente sentenza a seguito di ricorso giudiziale promosso avverso gli stessi ruoli esattoriali” , evidenziata dall’INPS con la produzione allegata alle note depositate il 9/6/2023.
La circostanza non trova riscontri. Invero, è agevole rilevare che il contenzioso a cui l’INPS fa riferimento è quello iscritto al n.xxx/22 rg del Tribunale di Catania sez. Lavoro, conclusosi con sentenza di inammissibilità n.xx/23, con cui è stato impugnato l’estratto di ruolo che, a differenza dell’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, non ha natura impositiva e, come tale, non è impugnabile.

Venendo al merito, il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si evidenziano