Già da qualche mese, innumerevoli datori, o ex datori, di lavoro di tutta Italia sono stati destinatari di atti da parte dell’INPS denominati “ORDINANZE INGIUNZIONI”.

Attraverso la notifica di questi atti, l’INPS richiede il pagamento entro 30 giorni di sanzioni amministrative salatissime ( fino a cinquantamila euro per ogni anno di imposta di cui non risultano versate le ritenute ).

L’atto notificato dall’INPS viene emesso per sanzionare il presunto “omesso versamento delle ritenute” di contributi per gli anni dal 2010 in poi, richiedendo somme quantomeno ” spropositate”. Invero, fino al 2016 il mancato versamento delle ritenute previdenziali era un vero e proprio reato, indipendentemente dalla somma non versata, ma a seguito della c.d. depenalizzazione avvenuta con il D.L.vo n. 8/2016 la situazione è radicalmente mutata.

Con la depenalizzazione, il limite è pari alla cifra di 10.000,00, sotto tale soglia l’omesso versamento non configura reato e viene sanzionato con l’ordinanza ingiunzione!

Bisogna però considera che anche per somme molto esigue, anche poche centinaia di euro, vengono notificate ordinanze con sanzioni amministrative di notevolissimo importo ( alcuni clienti dello studio hanno ricevuto oltre 150 mila euro di ordinanze ingiunzioni).

Alcuni provvedimenti già ottenuti dallo studio legale tributario Gambino, di cui appreso i link agli articoli appositi:

RICORSO E TEMPISTICHE.

Al fine di contrastare la richiesta dell’INPS, occorre presentare necessariamente ricorso all’Autorità Giudiziaria preposta, al fine di ottenere in primis la sospensione dell’esecuzione, per poi in udienza ben spiegare le ragioni dell’opposizione volta all’annullamento dell’ordinanza e/o alla riduzione della stessa entro parametri più consoni.

Il termine per presentare il ricorso è di appena 30 giorni, trascorsi i quali il ruolo diventa definitivo, l’INPS iscriverà a ruolo le somme non riscosse, e pertanto l’Agenzia delle Entrate- Riscossione potrà procedere all’esecuzione attraverso misure quali il fermo amministrati, l’ipoteca esattoriale o il pignoramento presso terzi.

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